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11 febbraio 1999. Primi risultati dopo la tempesta sul mondo del calcio e dello sport in generale: la commissione sanità del Senato, in sede referente ha approvato la legge che prevede pene da uno a tre anni per chi somministra o mette in commercio sosta

Doping || 11/02/1999

Roma, 11 febbraio '99

Non è più solo un illecito sportivo! Ora il doping è un reato perseguibile penalmente. E’ infatti giunta a questa conclusione la commissione sanità del Senato, che in sede referente ha approvato la legge che prevede pene da uno a tre anni per chi somministra o mette in commercio sostanze dopanti.Sono previste anche pene accessorie per medici e farmacisti con la sospensione dalla professione da 1 a 5 anni.

Il ddl dovrebbe ora passare all’esame dell’aula ma il presidente della Commissione ha già chiesto la sede deliberante per evitare questo ulteriore passaggio.



Questi i principali articoli del ddl "disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping":

- Art.1 comma 2. "Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Cio, ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo Cio, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli".
- Art.5 comma 1. "Il Coni, le federazioni sportive, le societa' affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge".
- Art.6 comma 1. "I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Cio sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialita' farmaceutica".
Comma 2. "Le confezioni di medicinali di cui al comma precedente devono recare un apposito contrassegno sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo 'indicazione per coloro che praticano attivita' sportiva".
- Art.7 comma 1. "Chiunque illegittimamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato e' acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena e' aumentata".
Comma 2. "La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un dirigente di societa' o di associazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso da un dirigente del Coni, delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni".
- Art.7 comma 3. "Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 9 e 10, sono aumentate del doppio se il fatto e' avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto".
Comma 4. "Chiunque produce, introduce nel territorio dello stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta, ai sensi del diritto nazionale e comunitario, e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
- Art.9 comma 1. "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestando la propria assistenza od opera, adotta, al di fuori di una provata esigenza terapeutica ed allo scopo di migliorare le prestazioni sportive o di modificare i risultati dei controlli, provvedimenti terapeutici o prescrive o fornisce farmaci all'atleta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
Comma 2. "La condanna per il delitto previsto dal comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione medica".
- Art.10 comma 1. "Il farmacista che fornisce all'atleta, in assenza di specifica ricetta medica ed allo scopo di migliorarne le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli, farmaci di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
Comma 2. "La condanna per il delitto dal comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione di farmacista".
- Art.11 comma 1. "L'atleta, professionista o dilettante, che rifiuti di sottoporsi ai controlli e' punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni".  

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